IL SINDACO
Ravvisata la necessità di dover disciplinare l' esercizio della professioni e dei mestieri rumorosi, nonché l'uso degli altoparlanti e delle apparecchiature sonore in genere, al fine della tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone con particolare riferimento al periodo estivo anno 2014;
Visto l' art. 155 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
Visto l' art. 53 e seguenti del vigente regolamento di Polizia Urbana;
Visto l' art. 9 della Legge 447/95 recante Legge quadro sull' inquinamento acustico;
Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 39 del 16 maggio 1994;
Visto il D.L.vo nr. 267/200 – T.U.E.L.;
Ordina
La sospensione, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il primo settembre 2014, di tutte le professioni e mestieri rumorosi, nonché l' uso degli altoparlanti e delle apparecchiature sonore in genere e segnatamente:
·i cantieri edili, per quanto riguarda i normali lavori e l' uso di macchine, strumenti e attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità e il riposo dei cittadini;
·i mestieri che comportino l' uso di macchine, strumenti e attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare la tranquillità e il riposo dei cittadini (attività artigianali, commerciali od assimilate);
·le attività relative ad opere di giardinaggio che implicano l' uso del tosaerba, falciatrici o macchine simili, che possano disturbare la tranquillità e il riposo dei cittadini;
·qualsiasi attività di svago che comporti l' uso di macchine, altoparlanti, delle apparecchiature sonore in genere e attrezzature di qualsiasi tipologia che possano disturbare la tranquillità e il riposo dei cittadini; nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 13.00 alle ore 16.00
dalle ore 22.00 alle ore 07.00
Informa
Che i possessori di apparecchi sonori (radio, fonografi, televisori, ecc.) devono regolare il volume in modo che gli stessi non arrechino disturbo al di fuori delle abitazioni e locali in cui sono messi in funzione. I contravventori saranno puniti ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale N° 39 del 19.05.1994, con sanzione pecuniaria, per il pagamento nella misura ridotta di € 258,23 (duecentocinquantotto/23) oltre a € 10,50 per spese di procedimento e notificazione. Eventuali deroghe alla presente ordinanza potranno essere accordate per manifestazioni civili e religiose o per lavori che non possono subire interruzioni nella giornata, previa richiesta scritta (almeno 15 giorni prima) al Settore “Urbanistica e Commercio” di questo Ente. La Polizia Locale e il personale delle FF.PP. sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.
Avverte
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell' articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite
nell' articolo 74 del D.P.R. 495/92;
ai sensi dell' articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo REGISTRO DELLE ORDINANZE n.ro 46 del 24/06/2014 - Pagina 2 di 3
termine.
Il Sindaco
Luciano Di Lorito