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Servizi Demografici

STATO CIVILE

Registrazione e certificazione degli eventi più importanti della vita quali la nascita, il matrimonio, la morte e la cittadinanza;

ELETTORALE

Gestione del corpo elettorale nonchè corretto e puntuale adempimento delle operazioni connesse alla consultazioni elettorali;

ANAGRAFE

Gestione e raccolta dei dati anagrafici della popolazione residente (APR) nonchè gestione e raccolta dati dei cittadini italiani che hanno fissato all´estero la loro residenza (AIRE);

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STATO CIVILE

AVVISO: Con deliberazione di G.C. N. 123 del 22.07.2016 il servizio di pronta reperibilità per le dichiarazioni di morte da rendersi entro le 24 ore dal decesso è fissato nella sola giornata di sabato.
Nel caso di festività ricadenti in due giorni consecutivi, il servizio di reperibilità è previsto nell'ultimo giorno di festività.

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ANAGRAFE

informativa:

Carta d'identità a cittadini italiani non residenti 

modulistica:

domanda per rilascio carta d'identità

 

Cambio di residenza senza più file allo sportello

Decreto-legge 9 febbraio 1012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo “. Modalità di applicazione dell’art. 5 (“Cambio di residenza in tempo reale”).

Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le seguenti dichiarazioni anagrafiche :

a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;

senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:


1)  che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio anagrafe:

protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

MODULISTICA: 

dichiarazione titolarità abitativa

http://trasparenza.comune.spoltore.pe.it/archivio5_modulistica_0_14433_26_1.html

dichiarazione residenza

http://trasparenza.comune.spoltore.pe.it/archivio5_modulistica_0_14437_26_1.html

n.b. è necessario compilare entrambi i moduli



Guida pratica al cittadino per il rilascio dei certificati e carta d'identità

AVVISO NUOVA CARTA' IDENTITA' ELETTRONICA

 

 

CERTIFICATI ANAGRAFICI

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati,fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).Ciò significa , non solo che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico, ma significa anche che non potranno neppure essere chiesti certificati direttamente all’ufficio anagrafe. Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo faranno, otterranno un documento non valido e quindi nullo, o quanto meno , inefficace.

Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) è gratis e non è necessaria l’ autenticazione. Il decreto mille proroghe, D.L.29.12.2011 , ha posticipato per la Conservatoria dei registri immobiliari e per l’Agenzia del Territorio l’entrata in vigore della presente normativa al 30 giugno p.v..  

Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati            sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi “. Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 16.00 + € 1.00 per ciascun documento).

 

Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

Gli atti di delega alla riscossione della pensione vanno autenticate e sono esenti da bollo; mentre la delega che conferisce al delegato talune capacità di agire in nome e per conto del delegante ,generando atti giuridici d’interesse e nell’interesse del delegato , non può essere autenticata in quanto si tratta di una procura generale o speciale di competenza notarile.

Vi è, tuttavia, una particolare categoria di deleghe che non abbisognano dell’intervento notarile , ma, neanche , dell’autentica del funzionario incaricato dal sindaco; mi riferisco a quel potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni , nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi , procedura già prevista dall’art. 38, comma 3-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (comma aggiunto dall'art. 47, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235). In questi casi la “delega”, poichè non costituisce procura ad agire per il compimento di atti aventi natura giuridica ,cioè non genera un nuovo negozio giuridico, né modifica alcun atto giuridico già esistente, ma solo inerisce ad un atto il cui perfezionamento amministrativo è già avvenuto, può essere sottoscritta in presenza del funzionario incaricato di ricevere il documento o più semplicemente sottoscritta e presentata corredata della fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore (ovviamente non autenticata).

Si rende , altresi’ , noto che, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del citato DPR n. 445/2000, dal 01 gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore.

 

Come funziona l’autocertificazione ?

L'autocertificazione è un diritto ed usarla è facile: basta una semplice dichiarazione del cittadino.
Tutti i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione.
I cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto all'autocertificazione limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso amministrazioni pubbliche. E' fatto obbligo al cittadino di non incorrere in dichiarazioni false per evitare le sanzioni previste dalla legge al riguardo.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici (come ad esempio ENEL, RT, ITALGAS, TELECOM, POSTE) sono obbligati invece ad accettare l'autocertificazione in tutti i casi previsti.
L'autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, Comuni, scuole, università, Motorizzazione Civile, Prefettura, INPS, o i sopracitati gestori di pubblici servizi .

Che cosa si può autocertificare

Potranno essere autocertificati:
- data e luogo di nascita
- titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- residenza
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- cittadinanza
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- godimento dei diritti civili e politici
- possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’ archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di disoccupazione
- stato di famiglia
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- esistenza in vita
- qualità di studente
- nascita del figlio
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- appartenenza a ordini professionali
- di non aver riportato condanne penali
- titolo di studio, esami sostenuti
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- qualifica professionale posseduta
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- titolo di specializzazione
- qualità di vivenza a carico
- titolo di abilitazione
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
- titolo di formazione
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato


Che cosa si può dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco di ciò che si può autocertificare, possono essere attestate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà senza l'autentica della firma: è infatti sufficiente sottoscrivere ed allegare all'atto (la dichiarazione) la fotocopia del proprio documento di riconoscimento oppure firmarla di fronte al dipendente addetto. Quando le dichiarazioni sono presentate insieme o successivamente ad una domanda o comunque ad essa collegabili, non vanno autenticate ma sottoscritte davanti al dipendente addetto o presentate da un''altra persona o inviate per posta o via fax allegando la fotocopia del documento di identità ; hanno valore definitivo e hanno la stessa validità temporale dell''atto che sostituiscono.La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, a causa dello stato di salute, è sostituita da quella resa ad un pubblico ufficiale da parte del coniuge o, in sua assenza, dai figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.


 

 

STATO CIVILE

Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis

Il cittadino straniero con origini italiane, residente in Italia, può chiedere al Comune di residenza il riconoscimento dello status civitatis italiano; a tal fine deve documentare la discendenza da avo italiano emigrato all’estero.

Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

Il procedimento può essere avviato solo se gli interessati risultino iscritti nel registro della popolazione residente del comune di Spoltore.

L'interessato deve presentarsi dinanzi all’ufficiale di stato civile, previo appuntamento (tramite e- mail stato.civile@comune.spoltore.pe.it o PEC protocollo@pec.comune.pe.it o telefono 0854964220), e  richiedere formalmente la verifica preliminare degli atti  che documentano la discendenza da avo italiano emigrato all’estero . (vedi allegato 1)

L'ufficiale di stato civile verificate le condizioni preliminari ed accertata la discendenza da avo italiano redige, un'attestazione che sarà consegnata all'interessato al fine dell'iscrizione anagrafica;

Procedura per l’iscrizione in anagrafe

L'interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge sui soggiorni di breve durata e le circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007, in particolare se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità di soggiorno, l'esibizione del “Schengen” apposto sul documento di viaggio dell'Autorità di Frontiera. Coloro che provengono, invece, da Paesi che applicano  gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso.

L'interessato per poter rivolgere istanza di iscrizione anagrafica dovrà recarsi allo sportello anagrafe con la seguente documentazione:
a) Passaporto con il timbro della polizia di frontiera (paesi non Schengen) o attestazione di soggiorno rilasciata dalla questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia
(paesi Schengen)
b) codice fiscale;
c) dichiarazione dell'ufficiale di stato civile che attesti che sussistano i requisiti summenzionati;

Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.

La procedura di iscrizione anagrafica si concluderà nei termini previsti dalla normativa in materia, ovvero entro 45gg.

Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana                                                                                            
L'interessato, ad avvenuta iscrizione anagrafica, rivolge istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana presentando
domanda in cui indica gli elementi richiesti dalla circolare k 28.1 ed allega la relativa documentazione (vedi allegato 2)
L’ufficiale di stato civile, concluso il procedimento di iscrizione anagrafica, verifica la regolarità della documentazione prodotta, rapportandosi con i consolati italiani per i riscontri.               

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana, come da delibera  di G.M. n. 81/2019, con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti riguardanti l’interessato.                                                                                           Il Comune, in considerazione delle numerose richieste che pervengono, non garantisce la conclusione del procedimento in tempi brevi, ma comunque entro i termini previsti dalla succitata delibera.                                                                                                                

L'interessato sarà contattato dall'ufficio di Stato civile dopo la conclusione del procedimento.

Riferimenti normativi Artt. 23 ss.  DPR 396/2000; L. 555/1912 e  L. 91/92; Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 dell’08/04/1991 

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