Con l’entrata in vigore dell’articolo 11 comma 1bis del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, è stata estesa anche a favore dei comuni la possibilità di chiudere le controversie fiscali pendenti relative ai tributi locali. Nella seduta del 03 agosto, il Consiglio Comunale ne ha stabilito l’applicazione, adottando il relativo Regolamento.
Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, Imposta di Pubblicità (ICP).
Per pendente si intende la lite fiscale notificata al Comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decisa in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.
Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo e gli interessi accertati dall’ufficio (questi ultimi da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato), ma non più le sanzioni inizialmente applicate.
Modalità di definizione: presentazione della domanda e versamento
Le domande di Definizione Agevolata possono essere presentate solamente per liti fiscali notificate al Comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.
Per poter accedere a tale possibilità di chiusura della lite fiscale pendente occorre:
1. presentare al Comune, entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2017, un’istanza utilizzando esclusivamente il modello pubblicato tra gli allegati – Modello DCTP001;
2. nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare un'istanza separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
3. provvedere al pagamento degli importi dovuti, calcolati con le modalità di seguito indicate. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
4. allegare a ciascuna istanza compilata su Modello DCTP001, la copia della ricevuta del relativo pagamento.
La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere:
- consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di Spoltore – via Gioacchino Di Marzio, 66 – aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedi e il giovedi dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
- spedita con raccomandata A/R all’indirizzo:
Comune di Spoltore – 2° Settore: Servizio Tributi del Comune di Spoltore
via Gioacchino Di Marzio, 66 – 65010 SPOLTORE (PE)
- inviata telematicamente con posta certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it
Come calcolare l’importo dovuto
Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali, il contribuente è tenuto a versare:
- il tributo;
- gli interessi accertati dall’ufficio presenti sull’atto;
- gli ulteriori interessi da calcolarsi a partire dalla data di notifica dell’atto fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato;
- le eventuali spese di notifica indicate nell’atto.
La definizione comporta quindi la non debenza:
- delle sanzioni comminate nell’atto originario;
- degli interessi di mora.
Per il calcolo degli ulteriori interessi sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, occorre fare riferimento al tasso di interesse legale in vigore al momento della notifica di ciascun atto.
Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.
All’importo così calcolato, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
- Qualora l’importo totale dovuto per la definizione della controversia, comprensivo degli ulteriori interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato, sia pari o inferiore a € 2.000,00 (duemila), occorre effettuare il versamento dell’intero importo entro e non oltre il 30 settembre 2017. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000,00 (duemila).
- Qualora l’importo totale dovuto per la definizione della controversia, comprensivo degli ulteriori interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato, sia superiore a € 2.000,00 (duemila) è previsto il pagamento rateale con le seguenti modalità:
- entro il 30 settembre 2017 pagamento della prima rata, pari al 40% delle somme dovute;
- entro il 30 novembre 2017 pagamento della seconda rata, pari al 40% delle somme dovute;
- entro il 30 giugno 2018 pagamento della terza e ultima rata, pari al 20% delle somme dovute;
Modalità di versamento
Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.
Il versamento va effettuato utilizzando le seguenti modalità:
· in caso di controversia avente ad oggetto ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, tramite modello F24 e compilando con i relativi “codice tributo” la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali;
· in caso di controversia avente ad oggetto l’Imposta di Pubblicità (ICP) e TOSAP tramite bonifico utilizzando il seguente
IBAN: IT 06 S 05424 04297 000050002223 intestato al Comune di Spoltore, indicando nella causale “ICP/TOSAP - DEFINIZIONE LITI PENDENTI”;
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