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DEFINIZIONE DOMANDE DI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 , CAPO IV, E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724, ARTICOLO 39

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DEFINIZIONE DOMANDE DI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 , CAPO IV, E DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724, ARTICOLO 39
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23-01-2013

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore IV del Comune di Spoltore

AVVISA

Che sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 speciale del 16/01/2013 è stata pubblicata la Legge Regionale 10 gennaio 2013 n. 2 che, all’articolo 55 (Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39) recita:
1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2013.
2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;
c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
e) la data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art. 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.
3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

INVITA

Gli interessati a trasmettere al Settore IV Urbanistica ed Edilizia, nel termine indicato dal comma 2 del suddetto articolo 55 L.R. 2/2013, la documentazione sopraelencata

PRECISA

A) che ai fini della minima, indispensabile documentazione a corredo del Permesso di Costruire a sanatoria, oltre a quanto elencato al comma 2 dell’articolo 55 della L.R. 2/2013 ( sopra integralmente riportato) dovrà essere altresì trasmessa la seguente documentazione :
- stralcio di planimetria catastale con ubicazione delle opere oggetto di sanatoria nel lotto ed indicazione delle relative distanze dai confini;
- piante quotate dei locali e/o opere oggetto di sanatoria (con campitura che consenta l’univoca interpretazione delle opere medesime ) con precisazione dell’altezza dei locali;
- ricevute di versamento delle rate di oblazione eventualmente non già prodotte;
- ricevute di versamento degli oneri concessori, se dovute, (eventualmente integrabile a richiesta del Comune, ove non correttamente quantificata );
- pianta/e catastale dell’immobile in cui sono comprese le opere oggetto di sanatoria
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza di carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416bis, 648bis e 648ter del Codice Penale ( antimafia)
- ricevuta di versamento di € 83,88, per diritti di segreteria, sul c/c 12582656 intestato al Comune di Spoltore;
- ricevuta di versamento di € 88,47, per diritti di istruttoria, sul c/c 12582656 intestato al Comune di Spoltore;

B) In riferimento alla lettera f) del suddetto comma 2 art. 55 L.R. 2/2013, che per i fabbricati in cui ricadono le opere oggetto di istanza di sanatoria, ai sensi delle Leggi di cui in oggetto, è richiesto Certificato di Idoneità Statica , predisposto da Tecnico Abilitato, nei seguenti casi:
- immobile oggetto di condono di consistenza volumetrica superiore a mc 450;
- immobile ( anche di consistenza inferiore a mc 450) ricadente in ambito di consolidamento di cui all’art. 2 della Legge 2 febbraio 1974 n. 74 ;
- immobile ( anche di consistenza inferiore a mc 450) che sia in condizioni strutturali precarie

C) In riferimento al comma 5 del suddetto art. 55 L.R. 2/2013, che, ai sensi dell’articolo 33 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è consentita la Sanatoria di opere eseguite in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità, già apposto in data antecedente a quella di realizzazione delle opere per le quali viene richiesta la sanatoria.


Spoltore 22 gennaio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Arch. Loredana Scotolati

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