IL RESPONSABILE
Al fine di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza della circolazione in Via Giotto;
Attesa la necessità di vietare la fermata a tutte le categorie di veicoli ambo i lati di via Giotto e, precisamente dal civico 1 all’intersezione con via G. Fonzi;
Visto il Codice della Strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D. P. R 16 dicembre 1992, n. 495;
Ritenuto per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento proposto;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale di data 10 giugno 2010, prot. n. 14224 ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ORDINA
L’installazione del segnale di Divieto di Fermata a tutte le categorie di veicoli Fig. II 75 art. 120, ambo i lati di via Giotto e, precisamente dal civico 1 all’intersezione con via G. Fonzi;
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica;
Il personale del Comando Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione;
Il personale del Comando Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
A richiesta degli interessati il Comando Polizia Municipale potrà accordare, ai sensi dell’Art. 6 comma 8, del Codice della Strada, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi relativi alla possibilità di transito subordinatamente a specifiche condizioni e cautele;
a norma dell’Articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. N° 495/1992;
A norma dell’art. 8 della stessa Legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Municipale nella persona del Responsabile S.T.. Enrico MONACO;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento.
Dalla Residenza Comunale, 31 agosto 2011
Ag. di P.M.
Scurti S. IL RESPONSABILE
F.to S.T. Enrico MONACO